giovedì 8 aprile 2010

I tre referendum sull'acqua: cosa sono, perchè sono importanti.

Il seguente post è un po' lungo e tecnico, però serve a spiegare cosa sono i 3 quesiti referendari sull'acqua depositati in cassazione e condivisi da una larghissima coalizione di associazioni, sindacati e partiti. Sfortunatamente il partito di Di Pietro ha preferito depositare dei quesiti a parte, per motivi che ancora non ha spiegato, sicuramente ottenendo qualche minuto in più nei telegiornali.

Quesito referendario n. 1

Fermare la privatizzazione dell’acqua (Abrogazione dell’art.23 bis L. 133/08)




Il primo quesito che verrà sottoposto a referendum abrogativo riguarda l’art. 23 bis (dodici commi) della Legge n. 133/2008, relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

Si tratta dell’ultima normativa approvata dall’attuale Governo Berlusconi.
Al netto delle deroghe successivamente introdotte, la norma disciplina l’affidamento della gestione del servizio idrico, del servizio raccolta e smaltimento rifiuti e del trasporto pubblico locale. Essa stabilisce come modalità ordinarie di gestione del servizio idrico l’affidamento a soggetti privati attraverso gara o l’affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, all’interno delle quali il privato sia stato scelto attraverso gara e detenga almeno il 40%. La gestione attraverso SpA a totale capitale pubblico viene permessa solo in regime di deroga, per situazioni eccezionali che, a causa di caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfoligiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. Deroga che deve essere supportata da un’adeguata analisi di mercato e sottoposta al parere dell’Antitrust.
Con questa norma, dando per salvaguardate le attuali gestioni già affidate a soggetti privati o a società miste, si vuole mettere definitivamente sul mercato le gestioni dei 64 ATO (su 92) che o non hanno ancora proceduto ad affidamento, o hanno affidato la gestione del servizio idrico a società a totale capitale pubblico.
Queste ultime infatti cesseranno improrogabilmente entro il dicembre 2011, o potranno continuare alla sola condizione di trasformarsi in società miste, con capitale privato al 40%.
La norma inoltre disciplina le società miste collocate in Borsa, le quali per poter mantenere l’affidamento del servizio dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entro il dicembre 2015.
Promuovere l’abrogazione dell’art. 23 bis della Legge n. 166/2009 significa contrastare direttamente l’accelerazione sulle privatizzazioni imposta dal Governo e la definitiva consegna al mercato dei servizi idrici in questo Paese.


Quesito referendario n. 2

Aprire la strada della ripubblicizzazione (Abrogazione dell’art. 150 del D.lgs 152/06)




Il secondo quesito che verrà sottoposto a referendum abrogativo riguarda l’art. 150 (quattro commi) del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), relativo ala scelta della forma di gestione e procedure di affidamento, segnatamente al servizio idrico integrato.

L’articolo che viene sottoposto ad abrogazione richiama espressamente l’art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), disciplinando, come uniche forme societarie possibili per l’affidamento del servizio idrico integrato, le Società per Azioni, che possono essere a capitale totalmente privato, a capitale misto pubblico privato o a capitale interamente pubblico.
Se attraverso il primo quesito si vuole contrastare la privatizzazione imposta dall’attuale Governo Berlusconi, con questo secondo quesito ci si propongono ulteriori obiettivi.
Il primo è quello di qualificare più compiutamente il percorso referendario come relativo al tema dell’acqua; infatti l’art 23 bis (primo quesito) non riguarda nello specifico il solo settore idrico.
Il secondo è relativo alla necessità di intervenire sul problema della gestione diretta del servizio idrico, attraverso forme societarie che siano idonee a svolgere una funzione sociale e di preminente interesse generale. Da questo punto di vista, la mera abrogazione dell’art. 23 bis, lascerebbe immutato il panorama di affidamento oggi interamente coperto da SpA, ovvero da società di tipo privatistico (anche quando a totale capitale pubblico).
Poiché l’obiettivo del Forum italiano dei movimenti per l’acqua, e della coalizione ancor più ampia che si è costituita per avviare il percorso referendario, è sempre stato l’ottenimento della ripubblicizzazione dell’acqua, ovvero della sua gestione attraverso enti di diritto pubblico partecipati dalle comunità locali, l’abrogazione dell’articolo di cui al presente quesito non consentirebbe più il ricorso all’affidamento della gestione a società di capitali.
Infine, va ulteriormente rimarcato come la mera abrogazione dell’art. 23 bis non provocherebbe alcun sostanziale cambiamento concreto per tutta quella parte di popolazione (metà del Paese), che già oggi e da tempo ha visto il proprio servizio idrico integrato affidato a società a capitale interamente privato o a società a capitale misto pubblico-privato.

Quesito referendario n. 3

Eliminare i profitti dal bene comune acqua (Abrogazione dell’art. 154 del D.lgs 152/06)




Il terzo quesito che verrà sottoposto a referendum abrogativo riguarda l’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto dell’adeguata remunerazione del capitale investito.

Si tratta in questo caso di abrogare poche parole, ma di grande rilevanza simbolica e di forte e sostanziale concretezza. Perché la norma che si vorrebbe abrogare è quella che consente al gestore di fare profitti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7% a remunerazione del capitale investito, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio.
Con un effetto per i cittadini di doppia vessazione, poiché da una parte viene mercificato il bene comune acqua, dall’altra gli utenti vengono obbligati a garantire il profitto al soggetto gestore.
Abrogando questa parte dell’articolo sulla norma tariffaria, si eliminerebbe il “cavallo di Troia” che, introdotto dalla Legge n. 36/94 (Legge Galli), ha aperto la strada ai privati nella gestione dei servizi idrici, avviando l’espropriazione alle popolazioni di un bene comune e di un diritto umano universale.

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